STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE
“ATTA- LAZIO – Associazione Regione Lazio degli Ammalati di Tumore della Tiroide ed Associati – ONLUS”
Denominazione – Sede – Durata – Oggetto
Articolo 1
È costituita l’Associazione “ATTA- LAZIO – Associazione Regione Lazio degli Ammalati di Tumore della Tiroide ed Associati – ONLUS”
con sede principale in Albano Laziale (Roma), presso il Dipartimento Malattie Endocrine Metaboliche e Digestive (ambulatorio di Oncologia Endocrina) dell’Ospedale Regina Apostolorum, Via San Francesco n. 50 e con sede secondaria in Roma presso la UOC di Endocrinologia dell’ Ospedale Sant’Andrea, Via Cassia 721, Roma.
Articolo 2
L’Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni etniche, di sesso, lingua, religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata fino allo scioglimento deliberato dall’Assemblea.
Statuto dell’Associazione
Articolo 4
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’Associazione.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea.
Finalità
Articolo 5
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria e specificamente i seguenti scopi:
– promuovere e favorire la conoscenza delle malattie neoplastiche degli organi endocrini ed in particolar modo della tiroide al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura adeguata per i pazienti che ne sono colpiti;
– promuovere l’attività di ricerca e l’adozione da parte delle strutture sanitarie del Lazio dei percorsi diagnostici e terapeutici basati sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia;
– sensibilizzare gli organi politici, amministrativi, sanitari, le autorità regionali, gli organi di stampa ed i mass-media allo scopo di favorire l’assistenza dei pazienti e delle loro famiglie;
– promuovere iniziative culturali, corsi formativi ed informativi, pubblicazioni, conferenze che permettano l’educazione dei pazienti e dei loro familiari, l’aggiornamento degli operatori sanitari e campagne di informazione sanitaria verso l’opinione pubblica;
– promuovere la raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative;
– svolgere attività di assistenza organizzativa, grazie alla collaborazione volontaria dei propri associati. Ai volontari l’Associazione potrà rimborsare le sole spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata nonché documentate a norma di legge, entro i limiti e con le modalità stabilite dall’Associazione medesima. L’attività di volontario è incompatibile con qualsiasi fattispecie di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di tipo economico e patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte. Per il raggiungimento di fini specifici l’Associazione potrà deliberare l’adesione ad altre organizzazione aventi scopo analogo o connesso al proprio carattere regionale e/o nazionale;
– raccogliere dati epidemiologici al fine di istituire un registro nazionale e migliorare le conoscenze eziologiche delle neoplasie endocrine e della tiroide.
Patrimonio
Articolo 6
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) – dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi annuali;
b) – da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
c) – dai beni o contributi che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da persone fisiche e/o giuridiche, da Enti pubblici o privati, da Associazioni o gruppi;
d) – dalle rendite del proprio patrimonio.
Le quote associative sono dovute per tutto l’anno civile in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Articolo 7
E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione, inoltre, è obbligata, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Soci
Articolo 8
Possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche, enti riconosciuti e non riconosciuti di diritto privato tra cui fondazioni, comitati, associazioni ed ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, in numero illimitato, che condividano le suddette finalità ed intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
1) – Soci fondatori;
2) – Soci ordinari;
3) – Soci sostenitori;
2) – Soci onorari.
I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, con i requisiti dei soci ordinari. Versano il contributo annuale e hanno diritto di voto in assemblea.
I soci ordinari sono i soggetti maggiorenni affetti da neoplasie tiroidee nonché i genitori, i familiari e le persone coinvolte nelle problematiche degli individui affetti dalle suddette neoplasie; versano il contributo annuale e hanno diritto di voto in assemblea.
I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l’Associazione e avvalersi dei servizi forniti dalla stessa. I soci sostenitori sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.
I soci onorari sono quelle persone, fisiche o giuridiche eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all’Associazione, cui il Consiglio Direttivo crede conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.
L’ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta presentata dall’aspirante.
I soci fondatori e i soci ordinari hanno l’obbligo morale e giuridico di versare, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché quello di prestare gratuitamente la propria opera a favore dell’Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto.
Articolo 9
La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti.
Il Socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all’anno in cui si verifica il recesso.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Socio in mora nel pagamento di tre contributi associativi annuali è considerato decaduto ad ogni effetto.
L’esclusione per gravi motivi, ai sensi di legge, viene sancita dall’Assemblea in caso di comportamento del Socio in contrasto con le finalità dell’Associazione, ed in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, nonché per danni morali o materiali arrecati all’Associazione.
I Soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide l’Assemblea degli Associati, salva la facoltà per l’associato di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 c.c. secondo comma.
Organi dell’Associazione
Articolo 10
Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente del Consiglio Direttivo
4) il Vicepresidente
5) il Segretario- Tesoriere
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 11 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti i soci fondatori e onorari.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
1) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
2) la nomina del Consiglio Direttivo;
3) la nomina del Collegio dei Revisori;
4) la nomina del Segretario-Tesoriere;
5) la delibera sulle altre questioni afferenti la gestione dell’Associazione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare:
1) sulle modifiche dello Statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sotto l’esatta osservanza dell’art. 10 lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:
– in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:
– in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza di voti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni sono ammesse deleghe, ma ogni socio non può rappresentare più di due soci in ogni riunione.
Articolo 12
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. E’ altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei soci fondatori e ordinari. In quest’ultimo caso se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta a tutti gli associati, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo di adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.
La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Articolo 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’Assemblea.
Il Segretario-Tesoriere nominato dall’Assemblea provvede alla stesura del verbale.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo ed è composto da cinque membri, scelti tra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.
I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea nella quale dovrà essere portato all’ordine del giorno l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, all’ammontare delle quote d’iscrizione e dei contributi annuali dei Soci.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario-Tesoriere e sottoscritto dallo stesso congiuntamente con il Presidente.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta altresì al Consiglio Direttivo:
– eleggere, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente, salvo la prima nomina effettuata nell’atto costitutivo;
– studiare e formulare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statutarie secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
– determinare le quote d’iscrizione ed i contributi annuali dovuti dai Soci;
– ammettere i nuovi Soci in base alle relative domande;
– redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.
Articolo 17 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.
Spetta altresì al Presidente:
– convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, ponendo le materie da trattare nelle adunanze;
– dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, firmando gli atti necessari e facendo quant’altro si rendesse opportuno e necessario con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali o ad negotia per singoli atti o categorie di atti;
– sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
– curare l’osservanza del presente statuto, promuovendone le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;
– provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;
– adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.
Articolo 18 – Segretario-Tesoriere
Il Segretario Tesoriere è nominato dall’Assemblea degli associati.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il Segretario Tesoriere svolge le seguenti funzioni:
– verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
– verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
– verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
– redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.
Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi eletti, anche tra i non Soci, dall’Assemblea che designa anche il Presidente.
Spetta ai Revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali proponendo eventuali modifiche; accerta periodicamente la consistenza della cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà dell’Associazione.
Ove necessario i Revisori potranno procedere anche individualmente a ispezioni e controlli.
A ciascun membro del Collegio non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del suo ufficio.
Comitati scientifico – tecnico
Articolo 20
Le iniziative culturali ed divulgative degli operatori sanitari saranno decise dal Consiglio Direttivo in collaborazione con il Comitato Scientifico. Questo organismo è composta da cinque membri medici e due infermieristici a cui si aggiungono di diritto il Medico Responsabile del reparto di Endocrinologia (membro permanente) presso cui é dislocata la sede principale dell’Associazione, nonché il Medico Responsabile del reparto di Endocrinologia (anch’esso membro permanente), presso cui è dislocata la sede secondaria dell’Associazione.
All’interno del Comitato verrà scelto un Coordinatore mediante la votazione a cui parteciperanno i componenti del Comitato stesso ed i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Gli altri cinque membri saranno designati per meriti culturali ed assistenziali e saranno nominati ogni tre anni su designazione del Consiglio Direttivo e dei Membri permanenti del Comitato Scientifico. La carica a membro del Comitato Scientifico è rinnovabile. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno.
In occasione della prima riunione annuale dell’assemblea generale uno dei componenti dei Comitato Scientifico illustra i risultati raggiunti nell’anno precedente ed il programma dell’anno seguente.
Esercizio sociale
Articolo 21
L’esercizio sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione dell’Associazione e termina comunque il 31 dicembre dello stesso anno.
Scioglimento
Articolo 22
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Gli eventuali beni dell’Associazione che residueranno una volta esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 23
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia nonché al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.